Consiglio di Amministrazione
dallo Statuto :
art. 19 NATURA - DURATA
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, per un triennio ed è composto da 3 membri. Esso è comunque revocabile in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 25, con deliberazione motivata della Assemblea approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione, a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo
Consiglio di Amministrazione. (...)
art. 20 - COMPOSIZIONE
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. (....)
art. 23 - COMPETENZE
Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Assemblea, tutti gli atti esecutivi e di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, e che non rientrino nelle competenze degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad adottare gli atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, e adotta tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea.
Al Consiglio compete, in particolare, altresì:
a. proporre alla Assemblea il bilancio annuale e di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
b. approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione ;
c. proporre alla Assemblea la assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
d. deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;
e. approvare gli accordi sottoscritti dal Direttore con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche di regolamento;
f. approvare provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, i cui contratti verranno stipulati dal Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.
art. 19 NATURA - DURATA
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, per un triennio ed è composto da 3 membri. Esso è comunque revocabile in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 25, con deliberazione motivata della Assemblea approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione, a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo
Consiglio di Amministrazione. (...)
art. 20 - COMPOSIZIONE
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. (....)
art. 23 - COMPETENZE
Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Assemblea, tutti gli atti esecutivi e di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, e che non rientrino nelle competenze degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad adottare gli atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, e adotta tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea.
Al Consiglio compete, in particolare, altresì:
a. proporre alla Assemblea il bilancio annuale e di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
b. approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione ;
c. proporre alla Assemblea la assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
d. deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;
e. approvare gli accordi sottoscritti dal Direttore con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche di regolamento;
f. approvare provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, i cui contratti verranno stipulati dal Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.

Laura Fogliato
Consigliere
Nome | Descrizione |
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Maurilio Franchetto
Consigliere
Nome | Descrizione |
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Rita Ippolito
Presidente
Nome | Descrizione |
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